Vuoi prendere il porto d’armi. Qual è la procedura prevista? Ti piacciono le armi e vorresti collezionarle. Hai bisogno di una licenza? Quante armi puoi detenere in casa e quante munizioni? In Italia per possedere un’arma da fuoco, è necessario ottenere il rilascio del porto d’armi. Si tratta di un’autorizzazione speciale concessa dalle autorità competenti in materia, che permette al cittadino di acquistare e detenere armi da fuoco. Non tutti i porti d’arma però, sono uguali ed esistono regolamenti differenti per ogni tipo d’arma. In questo articolo troverai una guida completa sui diversi tipi di permesso previsti dal nostro legislatore, su come si ottiene il porto d’armi, su come rinnovarlo e tanto altro ancora. La materia è stata innovata di recente da un decreto del 2018 [1], che ha recepito una direttiva dell’Unione Europea [2]. Detto decreto ha introdotto diverse novità sia per quanto riguarda il rilascio del porto d’armi per difesa personale sia per la semplice detenzione di armi in casa. Più precisamente il procedimento per acquistare e detenere armi è stato semplificato tanto che all’indomani dell’entrata in vigore del decreto, molti hanno sostenuto che così facendo si è voluto andare incontro alle pressioni dei “fabbricanti di armi”.

Indice
1 I diversi tipi di porto d’arma
2 Chi rilascia il porto d’armi e quali sono i requisiti per il rilascio
3 Il certificato per l’idoneità psico-fisica
4 La presentazione della domanda per il rilascio del porto d’armi
5 Il porto d’armi per le forze armate e di polizia
6 Il rinnovo del porto d’armi
7 La denuncia di detenzione e cessione di armi
8 Quante armi si possono detenere?
9 La denuncia delle munizioni
I diversi tipi di porto d’arma

Le licenze più comuni per il rilascio del porto d’armi sono correlate allo scopo per il quale il permesso stesso viene richiesto. Secondo il tipo di porto d’armi che si richiede, ci saranno delle precise regolamentazioni da rispettare.

Si distinguono pertanto, il porto d’armi per difesa personale, quello per uso sportivo e quello per uso venatorio.

Esaminiamoli uno alla volta:

il porto d’armi per difesa personale, che è valido per un anno, consente di portare l’arma fuori dalla propria abitazione;
il porto d’armi per uso sportivo, è una speciale licenza la quale consente di detenere ed utilizzare armi comuni e sportive per esercitare il tiro a volo o a segno in un centro di esercitazione. Anche se formalmente il porto d’armi per uso sportivo viene definito “licenza di porto di fucile per il tiro a volo” in realtà si riferisce a tutte le tipologie di armi corte e lunghe legalmente detenibili. L’arma durante il tragitto che porta al centro di esercitazione deve essere scarica. Il rinnovo va fatto ogni 5 anni. Il decreto del 2018 ha apportato novità per quanto attiene la categoria dei tiratori sportivi: a questa infatti, possono accedere non solo gli iscritti alle federazioni riconosciute dal Coni, ma anche coloro che fanno parte delle sezioni del tiro a segno nazionale e coloro che appartengono alle associazioni dilettantistiche affiliate con il Coni. Possono accedervi inoltre, anche gli iscritti ai campi di tiro e ai poligoni privati;
il porto d’armi per uso venatorio, autorizza al porto di soli fucili da caccia, da utilizzare limitatamente nei periodi della stagione venatoria e nelle zone autorizzate; anche in questo caso la validità è di 5 anni.
Esiste poi, un particolare porto d’armi che è quello per collezionisti, che non ha una scadenza, non ha bisogno di rinnovo e formalmente si chiama “licenza di detenzione”. Questa licenza può essere rilasciata anche per armi antiche, artistiche o rare. In genere, chi prende la licenza di detenzione delle armi lo fa per incrementare una collezione di armi che non usciranno mai dalla sua abitazione.

Vi è quindi, una sostanziale differenza tra la licenza di detenzione, che autorizza il soggetto all’acquisto e alla detenzione delle armi ma non anche al trasporto e il porto d’armi per difesa personale, per uso sportivo o per uso venatorio, che invece autorizza sia l’acquisto sia il trasporto di armi.

Per trattare armi da fuoco, inoltre, c’è bisogno di richiedere alcuni certificati specifici:

la denuncia di detenzione e cessione, consistente in un certificato da presentare quando si viene in possesso di armi e cartucce oppure si cedono a terzi;
l’autorizzazione all’acquisto, che è un certificato che autorizza l’acquisto di armi da fuoco e munizioni ed il loro trasporto fino al domicilio;
la carta europea, che è un certificato che estende la validità dei permessi ottenuti in Italia nei Paesi facenti parte dell’Unione Europea;
la vidimazione della carta di riconoscimento, che consiste in un certificato valido per il trasporto dalle sezioni di tiro al luogo della detenzione e viceversa.
Chi rilascia il porto d’armi e quali sono i requisiti per il rilascio

Per il rilascio del porto d’arma per difesa personale è competente la prefettura mentre negli altri casi è competente la questura.

Per ottenere il rilascio del porto d’armi bisogna essere maggiorenni e presentare dei requisiti fisici e psicologici, tassativamente indicati dal ministero della Sanità e differenti a seconda che questo venga richiesto per un uso sportivo, di caccia o per difesa personale (in quest’ultimo caso vanno specificate dettagliatamente le motivazioni che giustificano la domanda).

Pertanto, occorre ottenere il certificato per l’idoneità psico-fisica mediante il quale si dimostra di non avere particolari problemi fisici che possono impedire di usare correttamente l’arma e di essere psicologicamente stabili.

Il certificato per l’idoneità psico-fisica

Per il porto d’armi il certificato di idoneità psico-fisico può essere rilasciato:

dagli uffici medico-legali;
dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato;
dai singoli medici della Polizia di Stato, dei vigili del fuoco o dai medici militari purché siano in servizio permanente e in attività di servizio.
I medici della Polizia di Stato nonché quelli militari dunque, possono operare come professionisti individuali al di fuori della struttura di competenza purché siano in servizio attivo o in attività di servizio.

Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto inoltre a presentare un certificato rilasciato dal medico di fiducia, di data non anteriore a tre mesi.

Il medico accertatore, ove lo ritenga necessario, può richiedere ulteriori accertamenti specialistici, da effettuarsi presso strutture sanitarie pubbliche.

La presentazione della domanda per il rilascio del porto d’armi

Il porto d’armi per difesa personale va richiesto compilando un modulo disponibile presso la stazione dei Carabinieri, il commissariato di pubblica sicurezza o la Questura: lo si può consegnare direttamente a mano (in questo caso viene rilasciata una ricevuta), oppure inoltrare per via telematica o con una raccomandata per posta.

La domanda per gli altri tipi di porto d’armi può essere presentata online o presso i commissariati di zona o le Questure, in base a moduli reperibili presso gli appositi uffici o anche online.

La documentazione che va allegata alla domanda comprende:

una fotocopia di un documento di identità valido;
n. 2 fotografie in formato fototessera;
n. 2 contrassegni telematici da euro 16,00 da applicare sulla richiesta e sulla licenza;
la certificazione comprovante l’idoneità psico-fisica in bollo da € 16,00;
una dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato attesti: di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge; le generalità delle persone conviventi; di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza” oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile;
le ricevute del versamento delle tasse governative di concessione, effettuato in base all’uso (sportivo, caccia, difesa personale).
Successivamente alla presentazione delle richiesta, l’interessato deve dimostrare di sapere usare l’arma. Pertanto, chi ha prestato servizio nell’esercito o in polizia può portare un certificato che lo dimostri mentre chi ha frequentato una delle sezioni di tiro a segno nazionale deve richiedere una certificazione di idoneità al maneggio delle armi.

I tempi per il rilascio del porto d’armi sono di circa trenta giorni ma variano molto da città a città.

Il porto d’armi per le forze armate e di polizia

Gli appartenenti alle forze armate e di polizia possono girare armati con la pistola d’ordinanza (Beretta Parabellum) anche quando non sono in servizio senza necessità di avere il porto d’armi.

Se vogliono detenere altre tipologie di armi, allora scatta anche per loro l’obbligo del porto d’armi.

Tuttavia, la procedura prevista è differente di quella valida per i civili. Infatti, il personale in servizio attivo può dimostrare la propria idoneità psico-fisica necessaria per ottenere il porto d’armi, presentando l’attestato di servizio rilasciato dall’amministrazione di competenza. Inoltre, gli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia non sono tenuti al pagamento della certificazione medica.

Il rinnovo del porto d’armi

Nel caso di porto d’armi per uso sportivo o per uso venatorio il rinnovo va effettuato ogni 5 anni mentre per quello per difesa personale va effettuato ogni anno. La domanda per il rinnovo va presentata prima della scadenza, allegando tutti i documenti richiesti per il rilascio, eccezion fatta per la dichiarazione in cui si afferma di non essere stati riconosciuti obiettori di coscienza e la certificazione per il maneggio delle armi.

La denuncia di detenzione e cessione di armi

Per trattare con delle armi non occorre solo il porto d’armi ma sono necessari anche altri certificati specifici. Uno di questi è la denuncia di detenzione e cessione che va presentata quando:

si viene in possesso di armi e cartucce per acquisto personale o per eredità;
si cedono armi e cartucce a terze persone;
se varia il luogo di detenzione delle armi e delle cartucce;
si eredita un’arma.
Nel caso di armi la denuncia va presentata presso la questura o il commissariato di zona oppure presso la stazione dei carabinieri competente per territorio.

Tra le novità introdotte dal decreto del 2018 c’è quella per cui la denuncia per la detenzione di un’arma può essere presentata anche online, tramite una semplice mail inviata da un portale certificato, ai carabinieri o alla questura.

Quante armi si possono detenere?

Il decreto del 2018 ha modificato anche i limiti previsti per la detenzione di armi in casa. Nel dettaglio, il limite delle armi comuni da sparo è di 3, quelle sportive detenibili in casa sono passate da 6 a 12, mentre quelle il numero dei fucili da caccia è illimitato.

I colpi consentiti nei caricatori per le armi sportive sono diventati da 15 a 20 per le armi corte e da 5 a 10 per quelle lunghe.

Nel caso in cui si desiderasse detenere un numero illimitato di armi va fatta la richiesta al questore per il rilascio della licenza da collezione.

La denuncia delle munizioni

La denuncia delle munizioni è obbligatoria nei casi di:

cartucce per pistola o rivoltella (per una detenzione massima di 200 pezzi);
munizioni per fucile da caccia con carica a pallini;
nel caso in cui si hanno cartucce a pallini, la denuncia scatta all’eccedere dei 1000 pezzi. Il limite massimo di detenzione è 1500 cartucce.